INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
Contributo per l'acquisto dei
servizi per l'infanzia.
La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonche' la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata (legge 8 agosto 1995, n. 335), al
termine del periodo di congedo di maternita'e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di richiedere, in luogo del congedo
parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in
base alla richiesta della lavoratrice interessata.
La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Fonte: Consulenti del Lavoro.it
Per maggiori approfondimenti si veda il decreto di seguito riportato.