INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
l'INPS con il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014 ha fornito chiarimenti in merito a:
- iter che le regioni devono seguire per sottoscrivere le relative Convenzioni;
- flusso procedurale di erogazione dell’indennità di tirocinio;
- rendicontazione attività;
- monitoraggio ed il trattamento dei dati personali.
Il messaggio chiarisce, inoltre, che, a seconda della modalità indicata dal tirocinante, il
pagamento della indennità potrà essere effettuato:
- tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN;
- tramite bonifico cd. “domiciliato”, cioè a mezzo Ufficio postale, che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo allo stesso
assegnato.
Viene, altresì, sottolineato che:
- l’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali;
- l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e, pertanto, è soggetta a regime della
tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;
- l’INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi.
Tuttavia, poiché i destinatari dell’indennità di tirocinio saranno individuati con criteri e modalità di esclusiva competenza della Regione, le istanze volte ad ottenere l’indennità
di tirocinio, nonché gli eventuali ricorsi contro le decisioni adottate, dovranno essere indirizzate proprio alla Regione.
Infine, siccome la Convenzione con l’INPS ha validità fino al 30 novembre 2018, entro la medesima data dovrà essere
effettuato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari e, pertanto, potranno essere erogate le indennità di tirocinio per periodi fino al 30 ottobre
2018.