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FORMAZIONE E LAVORO
LE SANZIONI SUL LAVORO DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. 145/2013
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 145/2013, a decorrere dal 24 dicembre 2013 sono state rimodulate le sanzioni inerenti lavoro nero e orario di lavoro. Come evidenziato dalla norma stessa, i maggiori introiti saranno destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con Legge n.9 del 21 febbraio 2014 (conversione del Dl 145/13 – "Destinazione Italia") il legislatore ha apportato alcune modifiche all'impianto normativo originario.
La sanzione per lavoro nero subisce due differenti modifiche. In primis vi è un incremento del 30% della sanzione che ora oscillerà tra i 1.950 ed i 15.600 €. La seconda modifica, invece, esclude la possibilità di applicare l'istituto della diffida, istituto di notevole importanza per le aziende. Infatti, grazie alla diffida (che si è potuta applicare alla maxisanzione per lavoro nero solamente dopo la Legge n. 183/2010), le aziende hanno potuto pagare un importo pari al minimo previsto in luogo del pagamento in misura ridotta (L. n. 689/81).
Con le modifiche apportate in sede di conversione si evidenziano 3 diverse casistiche: per le sanzioni conseguenti a comportamenti posti in essere prima del 24.12.2013 si applica l'istituto della diffida con gli importi delle vecchie sanzioni, nel periodo transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.L. e l'entrata in vigore della legge di conversione si applica ancora l'istituto della diffida ma sugli importi maggiorati del 30%, dal giorno dell'entrata in vigore della Legge n.9/2014 non sarà più possibile applicare l'istituto della diffida sugli importi maggiorati.
FONTE: www.consulentidellavoro.it