INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
CATEGORIE DI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ASSUNTI CON L'AGEVOLAZIONE
Sono ammessi al beneficio fiscale i soggetti individuati dal Decreto MEF del 3 giugno 2011 (cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969; residenza
continuativa per almeno 24 mesi in Italia; possesso diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dal
proprio Paese d’origine e dall’Italia; sono stati assunti, o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in
Italia, ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza).
AGEVOLAZIONE PREVISTA
Per le assunzioni a partire dal 1° gennaio 2016, e per il biennio 2016-2017, ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito d’impresa, di lavoro
autonomo o dipendente, si considera solo il 20% del reddito per le donne, 30% del reddito per gli uomini.
Devono farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute entro tre mesi dall’assunzione.
Il beneficio fiscale spetta anche per attività di lavoro autonomo o d’impresa (modello Unico).
L’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali.
Sono esclusi dall’agevolazione i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o di imprese italiane che svolgono all’estero il proprio lavoro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@studioconsulenzatrapanese.it