INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
CATEGORIE DI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ASSUNTI CON L'AGEVOLAZIONE
Giovani tra 16 e 29 anni registrati al Programma Garanzia Giovani, se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
AGEVOLAZIONE PREVISTA
L’agevolazione spetta per le assunzioni con le seguenti forme contrattuali:
- Contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
- Contratto di apprendistato professionalizzante;
- Contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale sia di almeno sei mesi (no in caso di contratto di apprendistato professionalizzante).
Non è ammissibile il caso di lavoro domestico e accessorio.
L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi
all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare.
Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’INPS comunicherà, all’azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo.
Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro:
- Entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo.
- Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - deve comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps,
chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale (entro il termine del 28 febbraio
2019).
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante
l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di 8.060 euro annui.
In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no
INAIL) nel limite massino di 4.060 euro annui.
Se part-time l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@studioconsulenzatrapanese.it