Studio di Consulenza del Lavoro e Selezione del Personale Dott.ssa MANUELA TRAPANESE Delega n°CL10050FL
Studio di Consulenza del Lavoro e Selezione del PersonaleDott.ssa MANUELA TRAPANESE Delega n°CL10050FL

scatta l'obbligo irap per il profennista con collaboratore familiare

L' apporto del collaboratore familiare alla attività libero è indice di assoggetabilità ad IRAP. Così si è espressa la Corte di Cassazione in ordinanza 24 ottobre 2014 n. 22628, accogliendo il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate.

La commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso in un primo momento, affermando che l'ausilio del collaboratore in impresa familiare con il professionista, non poteva avere assicurato l'ampliamento delle capacità personali, non configurandosi una legittima assoggetabilità ad IRAP. Avverso tale decisione ricorreva l'Agenzia delle Entrate.   

 

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22634

 

Svolgimento del processo

 

1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 212/40/10, pubblicata il 16.6.2010, con la quale essa accoglieva l'appello principale di C.S. e rigettava l'altro incidentale della prima contro la decisione di quella provinciale, sicché l'opposizione, relativa a cinque avvisi di accertamento, inerenti all'Irpef per gli anni d'imposta 2001-05, svolta con altrettanti atti impugnativi, poi riuniti, veniva accolta. La contribuente aveva compiuto diversi acquisti e vendite di immobili, autoveicoli, camper, autocaravan etc., senza avere presentato la dichiarazione dei redditi dal 1993 al 2005. In particolare la CTR osservava che i depositi bancari e i conti correnti intrattenuti dall'appellante non denotavano reddito, anche se le relative operazioni finanziarie erano state poste in essere allo scopo di acquistare degli immobili o per altre operazioni. Né le due autovetture di sua proprietà, utilizzate dal marito L.S. per la sua attività di installazione e manutenzione di impianti antincendio, denotavano reddito in capo all'interessata, trattandosi di automezzi affidati al medesimo in comodato e da lui gestiti, tanto che egli ne pagava la polizza assicurativa. S. resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

2. Innanzitutto va esaminata l'eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dalla contro ricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché tardivo, posto che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16.6.2010 e il gravame proposto il 16.9.2011, e cioè a seguito della doppia sospensione feriale circa il c.d. termine lungo ex art. 327 cpc.

L'eccezione è infondata. Invero per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. Civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo sì ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare di quello corrispondente all'altro del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini stessi. Infatti, in tal caso, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto di quelli compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei medesimi termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere di quello analogo successivo, come nella specie, in cui l'altro scadeva proprio il 16.9.2011 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22699 del 04/10/2013, n. 11491 del 2012).

3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 38, commi 46 Dpr. n. 600/73, in quanto la CTR non considerava che gli accertamenti erano scaturiti dalle varie operazioni immobiliari e mobiliari compiute dalla contribuente mediante la movimentazione dei depositi bancari, che denotavano capacità contributiva, e cioè reddito, peraltro mai dichiarato dal 1993, senza che la medesima avesse fornito prova dei suoi assunti, nonostante il relativo onere gravasse su di lei, circa l'eventuale pagamento delle imposte o l'esenzione di quei capitali.

Il motivo è fondato. Infatti in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, come nella specie, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita della medesima (V. pure Cass. Sentenze n. 10578 del 13/05/2011, n. 18081 del 2010).

Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto su tale punto.

4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il motivazione, poiché il giudice di appello aderiva acriticamente agli assunti dell'appellante senza delibare le questioni prospettate dall'appellata in ordine alla sussistenza di numerosi elementi a carico della contribuente, in particolare il redditometro, nonostante che alcuna prova S. avesse fornito circa l'eventuale esenzione dei capitali ovvero la loro sottoposizione a tassazione.

La censura, ancorché in parte assorbita dal primo motivo, tuttavia ha pregio, atteso che il secondo giudice non enunciava compiutamente il percorso argomentativo, attraverso cui perveniva al giudizio relativo alla mancata considerazione delle osservazioni dell'appellata, nonostante l'inversione dell'onere della prova nel senso suindicato, che pare non essere stata fornita. Invero in tema di accertamento dei redditi, costituiscono - ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis" - "elementi indicativi di capacità contributiva", tra gli altri, specificamente la "disponibilità in Italia o all'estero" di "autoveicoli", nonché di "residenze principali o secondarie". La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva". Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma; il che non avveniva nella specie (Cfr. Sentenze n. 18081 del 04/08/2010, n. 16284 del 23/07/2007).

Dunque la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto su tale punto.

5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

6. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Stampa | Mappa del sito
© Copyright 2013 Dott.ssa Manuela Trapanese P.IVA: 01733890857