INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
CATEGORIE DI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ASSUNTI CON L'AGEVOLAZIONE
1. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. lavoratori disabili, come al punto 1), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle di cui al punto precedente;
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Non rientrano le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.
AGEVOLAZIONE PREVISTA
L’agevolazione può essere richiesta da tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi quindi gli Enti Pubblici Economici.
L’incentivo spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo
parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica di cui al punto 3) l’incentivo è riconosciuto anche per contratti a tempo determinato purché non inferiori ai 12
mesi.
L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
- rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene
svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. In questo caso
i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
Gli incentivi sono subordinati*:
- all’adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi,
- alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.
*N.B.: per le assunzioni effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, i principi generali in materia di fruizione degli incentivi
all’occupazione, previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, non trovano applicazione.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO
La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità;tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.
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