Dal 6 aprile l'assunzione di giovani minorenni richiede
obbligatoriamente il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'assenza di condanne per:
- prostituzione e pornografia minorile
- detenzione di materiale pornografico realizzato con minori
- pornografia virtuale e adescamento minori via web
- interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole, uffici o istituzioni frequentate da
minori.
Art. 2 Dlgs n. 39/2014 (GU n. 22/14) in vigore dal 6 aprile
2014
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro
1. Il certificato penale del
casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una
persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti
e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con
minori.».
2. Il datore di lavoro che
non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
FONTE: MINISTERO DEL LAVORO