Studio di Consulenza del Lavoro e Selezione del Personale Dott.ssa MANUELA TRAPANESE Delega n°CL10050FL
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Domanda Aspi può sostituire la Mini Aspi, ma occorre presentarla entro due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto

L’INPS, con messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, rispondendo a quesiti in merito alla trasformazione di domande di indennità mini-ASpI, accolte e/o in corso di erogazione, in domande di indennità ASpI, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento dell'indennità ASpI solo nel caso in cui presenti un’apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l’importo già erogato a titolo di indennità mini-ASpI verrà detratto dalla nuova prestazione ASpI.

 

I requisiti per ottenere l'ASPI ordinaria e la Mini ASPI sono:

 

1) ASPI ORDINARIA: Stato di disoccupazione involontario - SI

     Requisiti assicurativo - si richiedono almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. il biennio di determina con decorrenza dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

     Requisiti contributivo - almeno un anno di contribuzione (anche solo dovuta ma non versata) contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASPI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione si richiedono almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

 

1) MINI ASPI: Stato di disoccupazione involontario - SI

     Requisiti assicurativo - non richiesto.

   Requisiti contributivo - almeno 13 settimane di contribuzione (anche solo dovuta ma non versata) da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per la maturazione del requisito contributivo, sono necessari:

a) contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e di congedo parentale;

b) i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; c) l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Per l’Istituto non è, invece, possibile riconoscere al lavoratore - che aveva già presentato domanda di indennità mini-ASpI – l’indennità ASpI qualora la relativa domanda sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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