A chi spetta l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
L’articolo 16 del Decreto attuativo del Jobs Act (legge 183 del 2014) prevede “in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di
partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL”.
Questa prestazione è quindi riconosciuta a coloro che hanno perso il posto di lavoro e più precisamente il proprio contratto di collaborazione coordinata e continuativa o il proprio contratto a
progetto. Quindi se uno di questi due contratti si è ultimato e il lavoratore è rimasto disoccupato nell’anno 2015, egli ha diritto all’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Il collaboratore non deve
essere né pensionato né titolare di partita Iva, è deve essere iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata.
I requisiti
La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni;
- possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al
predetto evento;
- possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di
durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
E’ quindi importante consultare il proprio estratto conto contributivo nella parte relativa alla Gestione Separata. Devono risultare 3 mesi di contributi nell’anno precedente e un mese nell’anno
in cui cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza viene presentata domanda.
Calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL
La norma stabilisce che “la DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di
essi”. Quindi, estratto conto Inps alla mano, la somma dei redditi degli ultimi due anni diviso i mesi di contributi accreditati.
Il sistema di calcolo è similare al calcolo dell’indennità Naspi, la nuova indennità di disoccupazione spettante dal 2015 ai lavoratori dipendenti.
La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato seguendo quando stabilito sopra, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile
sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale
tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
Importo massimo di 1.300 euro mensili. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
La riduzione dell’importo dopo 5 mesi. A partire dal primo giorno del quinto
mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.
Durata dell’indennità di disoccupazione per collaboratori: massimo 6 mesi
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nei due anni considerati, ossia nel periodo che va dal primo gennaio
dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della
prestazione.
La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
Domanda e decorrenza
Come per l’Aspi o la Naspi, anche la domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL deve presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.