INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
Cosa deve intendersi per età del lavoratore “non inferiore” a 25 anni? Può sembrare ovvio, ma la questione è approdata in Cassazione. (Sentenza 21 febbraio 2014, n. 4170). L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale, in accoglimento dell’appello di un datore di lavoro, gli è stato riconosciuto il diritto al credito d’imposta previsto, per le nuove assunzioni di lavoratori, dall’art. 7 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, credito che l’Ufficio aveva provveduto a recuperare in ragione del fatto che il lavoratore assunto aveva età inferiore a 25 anni.
Il giudice d’appello aveva ritenuto che non ostava alla fruizione del beneficio il raggiungimento dell’età predetta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, anche perché il datore aveva utilizzato il credito solo dopo la maturazione del 25° anno. Nel proporre il ricorso, l’Agenzia formulava il quesito "se, nel caso di un dipendente assunto prima del compimento del 25° anno di età, siano applicabili i benefici di cui all’art. L. 388/2000, pur se con decorrenza dall’anno in cui è raggiunta l’età stabilita dalla norma (...), o invece il beneficio spetti nella sola ipotesi in cui il dipendente all’atto dell’assunzione abbia più di 25 anni, come imposto dal tenore letterale e dalla finalità della disposizione". Ha premesso la suprema Corte che l’art. 7, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, per quanto qui interessa così dispone: "il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; (...)".La formulazione della norma non pone problemid’interpretazione, univocamente evidenziando che requisito per il godimento dell'agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell'assunzione. Tale conclusione non solo è imposta dal chiaro tenore letterale della norma - per la quale, trattandosi di disposizione che introduce un’agevolazione fiscale, non è, di regola, consentita l’interpretazione estensiva -, ma è anche conforme alla complessiva ratio della disciplina dettata dal citato art. 7 della legge n. 388 del 2000, il quale tende ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato non di qualsiasi soggetto, bensì di persone che si trovino in determinate condizioni di "svantaggio", richiedendosi anche, infatti, che il neoassunto non abbia svolto attività lavorativa a tempo indeterminato da almeno due anni o sia portatore di handicap (lettera b dello stesso comma 5): in tale finalità, quindi, si inquadra la previsione, certamente non irragionevole, che l’assunto abbia anche raggiunto un’età non più giovanissima. Il ricorso è stato pertanto, accolto, e cassata la sentenza impugnata.
FONTE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO