INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
Per il caso, assai frequente, che nel corso della propria vita lavorativa siano
stati versati contributi in diverse gestioni pensionistiche l’assicurato ha a disposizione tre soluzioni per utilizzare la contribuzione accreditata in più gestioni ovvero: a) ricongiunzione; b)
totalizzazione; c) cumulo.
Ricongiunzione.
I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (L. 29/1979) ed i
lavoratori autonomi iscritti alle casse dei liberi professionisti (L. 45/1990) che abbiano contributi versati in diverse gestioni pensionistiche possono ricorrere alla ricongiunzione dei
contributi.
La ricongiunzione è onerosa (a partire dall’anno 2010 è stata eliminata la
possibilità di trasferire gratuitamente i contributi) ed è riferita a tutti i periodi assicurativi (contribuzione figurativa, obbligatoria, volontaria, da riscatto), sono esclusi dalla ricongiunzione
i contributi versati nella gestione separata Inps.
La facoltà può essere esercitata una sola volta, senza possibilità di deroga, è
tuttavia possibile ripresentare la domanda dopo almeno 10 anni dalla prima, con almeno 5 anni di accredito contributivo.
La pensione è liquidata dalla gestione che accentui su di se i contributi, ed il
calcolo della pensione è misto a seconda delle regole della gestione accentrante (retributivo, misto, contributivo).
Totalizzazione.
Per chi possegga periodi assicurativi in diverse gestioni previdenziali è
possibile ricorrere alla totalizzazione dei contributi, senza oneri aggiuntivi.
Tale facoltà è riservata a chi abbia compiuto 65 anni (sia per gli uomini che per
le donne) ed abbia una anzianità contributiva pari a 20 anni (per il conseguimento della pensione di vecchiaia) ovvero non inferiore a 40 anni (per il conseguimento della pensione anticipata, già
pensione di anzianità).
E’ bene sapere che le quote di pensione derivanti dalla totalizzazione dei periodi
assicurativi vengono liquidate con il sistema di calcolo contributivo, ad eccezione del caso in cui il lavoratore abbia conseguito i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni
previdenziali. La pensione totalizzata non è integrabile al minimo.
Cumulo.
Secondo la L. 228/2012 si può ricorrere al cumulo dei contributi accreditati nelle
diverse gestioni al solo fine di conseguire la pensione di vecchiaia (è esclusa la pensione anticipata o di anzianità) il cui conseguimento è legato ai requisiti anagrafici previsti dalla legge
Fornero (per il 2014: 66 anni e 3 mesi per i lavoratori e lavoratori del pubblico impiego, 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici
autonome).
Per accedere al cumulo dei contributi occorre non essere titolari di trattamento
pensionistico presso una delle gestioni di iscrizione e non avere maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni oggetto di cumulo.
Il calcolo della pensione è in funzione della anzianità contributiva maturata
nelle singole gestioni previdenziali (a differenza della totalizzazione), la domanda di pensione va presentata alla gestione di ultima iscrizione, spetta all’Inps la erogazione degli importi
liquidati dalle singole Gestioni
FONTE: IL SOLE 24 ORE