Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati effettuate con decorrenza 1° gennaio 2015 e
fino al 31 dicembre dello stesso anno, ai datori di lavoro viene concesso l’esonero per 36 mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL.
È previsto un massimale pari a 8.060 euro su base annua, da rapportarsi al pro rata in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale
considerato.
Il legislatore individua un requisito specifico al fine dell’individuazione dei soggetti la cui assunzione consente di usufruire dell’esonero:
- lavoratori che nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di
lavoro.
Tale requisito dovrà essere necessariamente verificato dal datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
Pertanto, eventuali altre tipologie contrattuali, quali ad esempio i contratti a termine, non impediscono nel caso di
successiva assunzione a tempo indeterminato di usufruire dell’esonero. È necessario tuttavia che lo stesso lavoratore non sia stato già assunto con l’analogo incentivo da parte di altri datori di
lavoro.
Regole particolari riguardano i datori di lavoro ed i rapporti con le società controllate e
collegate.
In particolare, è previsto che l'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi
considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un
contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
Sostanzialmente, chi nell’ultimo trimestre 2014 ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro collegati a chi dovesse assumerli successivamente, non potrà consentire
la fruizione dell’esonero. Anche in tal caso la causa ostativa riguarda i contratti a tempo indeterminato.
Il campo di applicazione è costituito dai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, mentre
nel settore agricolo non si applica la disciplina generale ma sono previste regole ad hoc.
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La misura dell’incentivo è uguale per tutti i datori di lavoro, mentre va ricordato che non sono ammessi allo sgravio i contratti
d’apprendistato i quali peraltro risultano agevolati da altre disposizioni già in vigore che non vengono toccate dalla legge di Stabilità.