INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
Chariti i limiti alla stipula nella nota del Ministero.
Le imprese edili di nuova costituzione vedono semplificata la modalità di computo della percentuale massima di lavoratori assunti a tempo determinato (20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato)
rispetto a quelli di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati in azienda.
Per le imprese edili che hanno iniziato la propria attività durante l'anno, infatti, il calcolo dei lavoratori che possono essere impiegati con contratto a termine viene effettuato tenendo conto del numero dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che sono vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con la circolare ministeriale n. 18/2014 .
Questa la regola generale, fermo restando i diversi limiti che possono essere fissati dalla contrattazione collettiva. Qualora, infatti, esistesse una disciplina contrattuale in materia, questa troverebbe applicazione a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.
La precisazione giunge dal Ministero del Lavoro, con la nota n. 14974 del 1° settembre 2014. Obiettivo del Dicastero quello di assicurare una semplificazione nella sottoscrizione dei contratti a tempo determinato per le imprese edili anche se il contratto nazionale del comparto non disciplina questa fattispecie.
FONTE: CONSULENTI DEL LAVORO.IT