INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
Con questi interventi, il governo ha inteso offrire la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi fin dai prossimi giorni e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale miglioramento.
fonte: CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI