Studio di Consulenza del Lavoro e Selezione del Personale Dott.ssa MANUELA TRAPANESE Delega n°CL10050FL
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Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati

La circolare Inps n. 32 del 13.03.2014 fornisce – ad un anno dalla pubblicazione delle norme - le istruzioni operative in merito al beneficio previsto dal Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 e modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013, emanato in conseguenza della mancata proroga delle agevolazioni concesse in  caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della Legge 223/91, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Il Decreto prevede che i  datori di lavoro privati che nel 2013 abbiano assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi - per rapporti a tempo indeterminato. A tale tipologia di lavoratori sono equiparati anche i lavoratori che abbiano accettato l’estinzione del rapporto lavorativo in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La circolare indica le ulteriori casistiche cui è applicabile in beneficio:

·        proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto;

·        proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità”. In questo caso il lavoratore deve essere stato licenziato nei 12 mesi precedenti l’assunzione originaria. Il beneficio non è riconosciuto se la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.

Dopo la prima assunzione a termine, non decadono i requisiti per una nuova assunzione agevolata se, alla data dell’assunzione successiva non sono ancora trascorsi 12 mesi dal licenziamento.

Poiché il bonus promuove la ricollocazione di lavoratori per i quali in passato era previsto un diverso beneficio, è importante ricordare che la nuova agevolazione non spetta se è applicabile un diverso incentivo già previsto dalla normativa regionale o statale.

 FONTE: INPS

Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati
Circolare numero 32 del 13-03-2014.pdf
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Domanda di ammissione agli incentivi per l’impiego di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
Domanda Ammissione Beneficio.doc
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