INDENNITA' DISOCCUPAZIONE
● Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI)
RICERCA PERSONALE
FORMAZIONE E LAVORO
ART. 8 - Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è
stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio
dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.
Per maggiori approfondimenti si veda il decreto attuativo di seguito riportato: