Studio di Consulenza del Lavoro e Selezione del Personale Dott.ssa MANUELA TRAPANESE Delega n°CL10050FL
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incentivi per assunzione di PERSONE IN ESECUZIONE DI PENA O DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA

CATEGORIE DI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ASSUNTI CON L'AGEVOLAZIONE

a) Lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;
b) Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

 

AGEVOLAZIONE PREVISTA

L’agevolazione è rivolta a cooperative sociali, imprese pubbliche o private che assumono i soggetti di cui sopra, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, applicando il CCNL di riferimento.
Il credito d’imposta viene riconosciuto anche alle aziende che svolgono formazione (a condizione che al temine della formazione il soggetto venga assunto per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione) e per attività formative propedeutiche all’impiego professionale in attività lavorative gestite dall’Amministrazione penitenziaria.
L’erogazione degli incentivi è subordinata infine alla stipula di una convenzione tra Impresa e Istituto penitenziario per la selezione dei lavoratori.
L’agevolazione è cumulabile con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto op per la sua formazione.

 

BENEFICI FISCALI
Per i lavoratori di cui alla categoria A):
- Credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 520,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014.
Per i lavoratori di cui alla categoria B):
- Credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 300,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014.
Il credito d’imposta spetta anche per i 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

 

BENEFICI CONTRIBUTIVI
Riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.
I datori di lavoro beneficiano degli incentivi anche nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo (o 24 mesi successivi alla cessazione qualora non abbiano beneficiato della semilibertà).

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@studioconsulenzatrapanese.it

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