L'apprendistato è una forma di contratto di lavoro finalizzato però alla formazione e alla occupazione dei giovani. Al conseguimento della
qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione e di ricerca, il giovane lavoratore ha avuto competenze direttamente sul campo per tutta la durata della sua formazione e una
qualifica, che e potrà essere inserito definitivamente nell’impresa con la sua assunzione a tempo indeterminato.
I benefici e i vantaggi del contratto di apprendistato però, non solo solo verso il giovane ma anche per le aziende e imprese, infatti, il datore di lavoro che assume
giovani con contratti di apprendistato ottiene notevoli sgravi contributivi e fiscali a fronte di una retribuzione stabilita dal CCNL e di una formazione professionale sul campo.
Le novità più importanti introdotte dal Decreto Legge
n. 34/2014 cd Decreto Renzi o Jobs Act riforma del lavoro convertito con la Legge n. 78 del 16 maggio 2014 pubblicata nella GU, riguardano le prime misure urgenti per il
rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Nello specifico, le novità si rivolgono a contratti a tempo determinato, apprendistato, di solidarietà,
elenco anagrafico dei lavoratori e infine al Durc.
QUALI SONO LE ULTIME NOVITA' DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO?
1) Nuovo obbligo per i datori di lavoro che hanno almeno 50 dipendenti di assumere apprendisti per una quota pari almeno al 20%.
2) Per l’apprendistato professionalizzante, è stato reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al giovane apprendista sia la formazione
professionalizzante che quella pubblica. Ciò significa che la Regione entro 45 giorni dalla comunicazione di stipula del contratto di apprendistato, deve inviare il piano formativo
contenente le modalità di svolgimento della formazione trasversale, ossia, delle sedi e calendario delle attività.
3) Per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la novità riguarda la specifica sulla retribuzione dell'apprendista che deve
essere sempre sulla base del CCNL di riferimento ma che deve anche tener conto sia delle ore di lavoro effettivamente lavorate che delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo
monte ore complessivo. In altre parole, ai fini di determinazione della retribuzione dell’apprendista, quella del 35% delle ore di formazione deve essere considerata come misura minima.
4) Sempre per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale nelle Regioni e Province Autonome, è prevista la possibilità di stipulare contratti
di apprendistato a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
5) Introduzione in via sperimentale del contratto di apprendistato studenti scuola superiore introdotto in sede di
conversione con l’art. 8bis del D.L. n. 104/2013. Tale programma sperimentale condotto negli anni 2014, 2015 e 2016, si baserà su periodi di formazione in azienda che potranno essere svolti da
studenti degli ultimi due anni della scuole secondarie di secondo grado, quindi di 4° e 5° anno scuola superiore. A tal proposito, la legge consente di poter stipulare contratti di apprendistato di
alta formazione anche in deroga ai limiti di età di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011 (ossia prima dei 18 anni), con particolare attenzione agli studenti degli istituti professionali.
Da quando partono le nuove disposizioni sui contratti di apprendistato?
Le nuove modalità di svolgimento formazione e attività
lavorativa all'interno del contratto di apprendistato si applicano ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del decreto, ossia, dal 21 marzo 2014. Riguardo al limite di assunzione del 20%
della quota apprendisti, i datori di lavoro che superano tale soglia, devono rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014, a meno che l'azienda non possa adottare un contratto collettivo che
preveda un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2015, non potrà stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando
non rientri nel suddetto limite percentuale.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO E
FORMAZIONE:
1) Apprendistato per la qualifica professionale per giovani dai 15 anni compiuti fino a 25 anni. E' un tipo di forma contrattuale
pensata per i giovani che devono concludere il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione, è infatti, rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed ha una
durata massima di 3 anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni mentre bastano 17 anni
per le persone già in possesso di una qualifica professionale. La durata contrattuale per questa tipologia di apprendistato non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero cinque per le figure
professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari
al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 18° anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per l'attività di ricerca, per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è decisa dalle singole Regioni.
MALATTIA, INFORTUNIO, ANF, MATERNITA' E ASPI
Il contratto di apprendistato 2017 a prescindere dalla qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione, riconosce agli apprendisti le seguenti
tutele al pari dei lavoratori, che sono: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; indennità di malattia apprendisti; Assicurazione contro
l’invalidità e la vecchiaia; Maternità; ANF e ASpI. Riguardo alla disoccupazione ASpI, questa viene riconosciuta anche agli apprendisti a partire dal 1° gennaio 2013, per cui a partire da predetta
data, è riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI AZIENDA
Quali sono i vantaggi per le aziende che assumono apprendisti?
L'assunzione di apprendisti da parte del datore di lavoro consente di far ottenere all'azienda una serie di agevolazioni fiscali,
incentivi e sgravi contributivi. Innazitutto, il contratto di apprendistato consente al datore di lavoro di assumere e formare giovani ad un costo del lavoro molto più vantaggioso, perché la
remunerazione e i costi previdenziali e assistenziali sono ridotti. Per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, le aziende fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti
hanno uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto e riduzione al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali nel successivo quarto anno. I contributi obbligatori a
carico dell’apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le aziende che assumono apprendisti in mobilità, possono beneficiare di un regime
contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto + un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il
lavoratore ha più di 50 anni).
Per maggiori dettagli e informazioni: invia una email a
info@studioconsulenzatrapanese.it